Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894. Leggi il testo vigente →

La Giunta municipale che ha cancellato dalle liste un elettore o negata la chiesta inscrizione, deve notificargli, per iscritto, al domicilio, la cancellazione o il diniego indicandogliene i motivi, non piu' tardi di tre giorni da quello in cui la lista fu pubblicata.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art42 · fonte del testo

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