Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

((Il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti la Commissione del comune per la revisione delle liste elettorali e il segretario comunale sono personalmente responsabili delle regolarita' delle operazioni a loro assegnate)).

Testo in vigore dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 luglio 1894

Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894. 59 parole tolte, 38 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Le liste debbono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordino alfabetico, il cognome, il nome e la paternita' di tutti gli elettori del comune, colle indicazioni di cui nell'articolo 34.

tolto: Nella formazione delle liste e' compilato colle stesse norme e guarentigie, ed unito a quelle, un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 28aggiunto: Il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti la Commissione del comune per la revisione delle liste elettorali e il segretario comunale sono personalmente responsabili delle regolarita' delle operazioni a loro assegnate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art39 · fonte del testo

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