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[1]Il 1° di gennaio di ogni anno la Giunta municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che, non essendo iscritti sulle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 gennaio la loro iscrizione.
[2]Hanno diritto di essere iscritti anche coloro che pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di eta', lo compiono non piu' tardi del 15 maggio dell'anno in corso.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894
