Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894. Leggi il testo vigente →
Le liste elettorali sono permanenti: esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformita' delle disposizioni seguenti.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894
