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[1]Non sono elettori ne' eleggibili:
- a)gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri;
- b)le donne;
- c)gli interdetti e gli inabilitati;
- d)i condannati per oziosita', vagabondaggio e mendicita' finche' non abbiano ottenuto la riabilitazione;
- e)gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale.
[2]Tale incapacita' cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza;
- f)i condannati per reati d'associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abusi di fiducia e frodi d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonche' per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di legge;
- g)coloro che sono ricoverati negli ospizi di carita', e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carita';
- h)i commercianti falliti finche' duri lo stato di fallimento.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010
