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[1]Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia;
[2]Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorita' amministrativa, promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzione fra l'autorita' amministrativa e l'autorita' giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877 N° 3771 (serie 2ª);
[3]Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi;
[4]Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed, in caso d'urgenza, fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio;
[5]Presiede la Giunta provinciale amministrativa;
[6]Sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata;
[7]Dipende dal ministro dell'interno e ne eseguisce le istruzioni.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010
