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[1]Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati:
[2]gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;
[3]i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale e gl'impiegati dei loro uffici;
[4]gli impiegati contabili e amministrativi degli stabilimenti locali di carita' e di beneficenza;
[5]coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;
[6]coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione;
[7]coloro che hanno lite vertente col comune;
[8]coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, od in societa' ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010
