Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I funzionari e salariati che in virtu' dell'articolo precedente passino dal servizio dello Stato a quello delle provincie, conservano il diritto di conseguire, sia per servizi prestati allo Stato, sia per quelli che presteranno alle provincie, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art279 · fonte del testo

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