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[1]Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono obbligatorie pei comuni quelle per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

[2]Cosi pure fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale, le spese pel mantenimento degli esposti saranno a carico dei comuni e delle provincie, in quella proporzione che verra' determinata da decreto reale, sentiti previamente i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art271 · fonte del testo

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