Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]I membri delle amministrazioni ed uffizi provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate.

[2]Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione.

[3]Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili.

[4]L'autorita' giudiziaria, dietro richiesta del prefetto o sotto prefetto, procedera' all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art267 · fonte del testo

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