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[1]I tesorieri comunali o provinciali devono rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

[2]Qualora i conti non siano presentati entro tale termine, il Consiglio di prefettura li fara' compilare d'ufficio a spese dei tesorieri.

[3]I Consigli comunali e provinciali dovranno discutere i conti nella prima sessione dopo la loro presentazione, purche' dal giorno di questa sia decorso un mese. Se la discussione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti e' deferito direttamente al Consiglio di prefettura.

[4]Il Consiglio di prefettura deve pronunziare sui conti entro sei mesi dalla loro presentazione.

[5]I conti della provincia sono sottoposti al giudizio della Corte dei conti, la quale giudichera' con giurisdizione contenziosa; e in caso di reclamo od appello ne giudichera' la Corte stessa a sezioni riunite.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art257 · fonte del testo

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