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I consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali e i membri della Giunta provinciale amministrativa si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilita' loro proprie, verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilita' dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art249 · fonte del testo

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