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[1]L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Consigli spetta indistintamente all'autorita' governativa, ai presidenti ed ai consiglieri.
[2]Saranno prima discusse le proposte dell'autorita' governativa, poi quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010
