Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non e' intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.

[2]Per gli effetti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 21 si richiede la data certa, che risulti da atti e contratti anteriori all'anno civile durante il quale la Giunta comunale forma o rivede le liste elettorali.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art23 · fonte del testo

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