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Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni del Consiglio provinciale quando riflettano atti della natura di quelli cui si riferiscono gli articoli 142, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, o siano relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della provincia.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010
