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[1]Spetta al Consiglio provinciale, in conformita' delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni:
[2]1° Alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;
[3]2° Ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti;
[4]3° Agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;
[5]4° All'istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a cio' autorizzato da leggi speciali;
[6]5° Agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano una amministrazione propria e consorziale;
[7]6° Al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;
[8]7° Alle pensioni per gli allievi delle scuole normali ed all'ispezione delle scuole elementari;
[9]8° Alle strade provinciali ed ai lavori intorno ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della provincia;
[10]9° Alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi per le consuetudini e gli usi agrari;
[11]10° Ai sussidi in favore di comuni o consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilita';
[12]11° Alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziate, all'esame del conto di cassa del tesoriere, del conto amministrativo della Deputazione e all'applicazione dei fondi disponibili;
[13]12° Alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;
[14]13° Allo stabilimento di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali;
[15]14° Al concorso della provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini della legge;
[16]15° Alla creazione di prestiti;
[17]16° Ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e per gl'interessi amministrativi della medesima;
[18]17° Alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti pubblici a benefizio della provincia o di una parte della medesima, quand'anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;
[19]18° Alla nomina, sospensione e revoca degl'impiegati addetti agli uffizi e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;
[20]19° Alla conservazione dei monumenti o degli archivi provinciali;
[21]20° Alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate, ferme le altre disposizioni delle leggi relative;
[22]21° Alla conservazione degli edilizi di proprieta' provinciale e degli archivi amministrativi della provincia.
[23]Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'articolo 175.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010
