Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1889
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. 142 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Sono elettori coloro che in virtu' della legge elettorale politica dei 24 settembre 1882, n. 99, trovansi inscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi inscritti in virtu' dell'articolo 2 della legge istessa.
tolto: Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno il domicilio civile.
tolto: Quando abbiano trasferito il loro domicilio o la loro residenza in altro comune e vi abbiano mantenuto l'uno o l'altra per lo spazio almeno di un anno, possono, dopo questo termine, chiedere al sindaco del comune dove sono stabiliti che ivi sia riconosciuto il loro domicilio agli effetti del presente articolo. A tale domanda deve essere unita la prova che il richiedente ha rinunziato al precedente domicilio con dichiarazione fatta al sindaco del comune che abbandona.
tolto: La domanda deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art20 · fonte del testo
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