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Il Consiglio provinciale non puo' deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la meta' dei suoi membri; pero' alla seconda convocazione, che dovra' aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo de'consiglieri.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010
