Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Si' prima che dopo la detta deposizione, il sindaco chiamera' i contravventori avanti di se' colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambo le parti col sindaco esclude ogni procedimento.

[2]Quando non vi esista parte lesa il contravventore sara' ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

[3]L'oblazione sara' accettata dal sindaco per processo verbale, che avra' lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art177 · fonte del testo

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