Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1889
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. 230 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: I comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:
tolto: 1° che vengano deliberati dal Consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune;
tolto: 2° che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni;
tolto: 3° che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servigi o lavori, gli uni e gli altri d'indole straordinaria; e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione ci siano i tipi, progetti o studi debitamente approvati dal Genio Civile, e accompagnati da regolare perizia;
tolto: 4° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla presente legge, ovvero il pagamento di un debito a cui sia il comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata;
tolto: 5° che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, nonche' i mezzi pel pagamento degli interessi.
tolto: Sono considerati come mutui i contratti di appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sara' eseguito in piu' di cinque anni successivi con o senza interessi.
tolto: Anche le deliberazioni che vincolino i comuni per oltre cinque anni, e le spese facoltative quando le sovrimposte provinciali e comunali eccedono l'imposta erariale, debbono essere votate nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo.
tolto: Il termine stabilito in questo articolo potra' essere abbreviato dal prefetto con decreto motivato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art159 · fonte del testo
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