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[1]Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno devono dalla Giunta municipale essere denunziate al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto.
[2]Dietro il loro visto, e trascorsi i termini stabiliti dall'articolo 164, la Giunta ne rimettera' nota all'esattore per la riscossione.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010
