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[1]I beni comunali devono di regola esser dati in affitto.

[2]Nei casi pero' in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale potra' ammettere la generalita' degli abitanti del comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma dovra' formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso, ed alligarlo al pagamento di un corrispettivo.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art141 · fonte del testo

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