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[1]In ogni comune si deve formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili ed immobili.

[2]Devesi pur fare in ogni comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

[3]Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

[4]Gl'inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmessi per copia al prefetto o rispettivamente al sottoprefetto.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art140 · fonte del testo

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