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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 3.
[2]Chiunque forma una lista o un elenco, o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici, e' punito con la detenzione sino a tre anni, con multa sino a lire 3,000 e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a nove anni.
[3]Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte un elenco, una lista o una nota di elettori o i documenti relativi.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
