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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 3.
[2]Chiunque esegue la iscrizione o la cancellazione di un elettore, nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, e' punito con multa da lire 50 a 300.
[3]Se l'iscrizione o la cancellazione e' dolosa, colui che ne e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 1,000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
