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[1]Testo unico, articolo 186.
[2]Per le elezioni dei consiglieri provinciali l'esercizio del diritto elettorale compete all'elettore in un solo comune dello stesso mandamento o della circoscrizione nella quale si nomina il consigliere provinciale, quand'anche trovisi inscritto nelle liste di piu' comuni.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
