Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Testo unico, art. 87.
[2]Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti e' nulla, gli si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, purche' il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
