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[1]Testo unico, art. 79.
[2]Il presidente e' incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillita'.
[3]Nessuna forza armata puo' essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.
[4]Le autorita' civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
