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[1]Testo unico, art. 74.
[2]Ciascun elettore ha diritto di scrivere sulla scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.
[3]Quando il numero dei consiglieri da eleggere e' di cinque o piu', ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero di nomi eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.
[4]Qualora questo numero di quattro quinti contenesse una frazione l'elettore avra' diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.
[5]L'elettore puo' aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternita', la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e la indicazione di uffici sostenuti; ogni altra indicazione e' vietata.
[6]Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare.
[7]La scheda puo' essere scritta, stampata o parte scritta e parte stampata.
[8]Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
