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[2]Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, il presidente dichiara aperta la votazione, chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua inscrizione nella lista.
[3]L'ufficio deve accertare l'identita' dell'elettore chiamato.
[4]Uno dei membri dell'ufficio, o il segretario che conosca personalmente l'elettore, attesta dell'identita' di lui, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore in apposita colonna sopra una nota degli elettori della sezione.
[5]Se nessuno dei membri dell'ufficio puo' accertare sotto la sua responsabilita' l'identita' dell'elettore, questo deve presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti dell'identita' di lui e apponga la propria firma nella colonna indicata di sopra. Il presidente avverte l'elettore, che se affermasse il falso, verrebbe punito con le pene stabilite dalla legge.
[6]Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, questi presenta la sua scheda piegata al presidente.
[7]Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente, collocata sul tavolo dell'ufficio, visibile a tutti.
[8]A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
