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[1]Testo unico, art. 7 e regio decreto 2 dicembre 1866.
[2]In ogni circondario, vi e' un sottoprefetto che compie sotto la direzione del prefetto le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.
[3]Nelle provincie venete e di Mantova, che sono tuttora divise in distretti, in ogni distretto un commissario distrettuale compie le incombenze assegnate dai R. decreti 18 luglio e 2 dicembre 1866, nn. 3064 e 3352.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
