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[1]Testo unico, art. 71.
[2]Niuno e' ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.
[3]Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza della corte d'appello, con cui si dichiari ch'essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostrano di essere nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 47.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
