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[1]Testo unico, art. 67.
[2]Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori piu' anziani di eta' e i due piu' giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori.
[3]L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti i quattro scrutatori definitivi. Ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda e si proclamano eletti i quattro che riportano i maggiori voti.
[4]Se qualcuno degli eletti e' assente o ricusa, resta scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui.
[5]L'ufficio cosi' composto nomina il segretario scegliendo fra gli elettori presenti nell'ordine seguente:
[6]1. cancellieri, vice-cancellieri di corti, tribunali o preture, segretari e vice-segretari degli uffici del pubblico ministero;
[7]2. notai;
[8]3. segretari e vice-segretari comunali;
[9]4. altri elettori.
[10]Il presidente, se e' elettore, vota in quella sezione dove esercita l'ufficio.
[11]Il segretario ha voto consultivo: esso e' rimunerato con un onorario di lire 10.
[12]Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualita' di atto pubblico.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
