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[1]Testo unico, art. 6.
[2]Il consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre. Vi potranno essere anche due consiglieri aggiunti.
[3]E' presieduto dal prefetto, o da chi ne fa le veci.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
