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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

[2]Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale e provinciale, dove rispettivamente si trovano.

[3]Una copia di esse, debitamente autenticata dalla commissione elettorale della provincia, sara' conservata negli archivi della prefettura.

[4]Le liste definitive devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del comune.

[5]Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi, le liste definitive del comune e le note degli elettori delle sezioni.

Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art53 · fonte del testo

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