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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

[2]Spirato il termine in cui all'art. 37, e non piu' tardi del 15 marzo, il presidente della commissione elettorale del comune deve trasmettere al presidente della commissione elettorale della provincia:

[3]1° i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

[4]2° la lista definitiva completa dell'anno precedente;

[5]3° l'elenco o gli elenchi di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21;

[6]4° i tre elenchi di cui all'art. 35, con tutti i documenti relativi alle nuove iscrizioni e cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorche' non vi siano stati reclami;

[7]5° i reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.

[8]L'altro esemplare della lista e degli elenchi e' conservato nella segreteria del comune.

[9]Il presidente della commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

[10]Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della commissione provinciale.

Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art43 · fonte del testo

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