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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.
[2]Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle operazioni assegnate rispettivamente al sindaco ed alla commissione comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti dagli articoli precedenti.
[3]Le spese del commissario inviato dal prefetto sono anticipate dal comune, che deve farsi rivalere da chi di ragione.
[4]Delle infrazioni, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve far rapporto al regio procuratore presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
