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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.

[2]Non piu' tardi del 15 febbraio la commissione invita, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro l'ultimo di febbraio.

[3]Durante questo tempo un esemplare dei tre elenchi prescritti dall'articolo 35, firmato dalla commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

[4]Il sindaco immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art37 · fonte del testo

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