Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.
[2]Il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti la commissione del comune per la revisione delle liste elettorali e il segretario comunale sono personalmente responsabili della regolarita' delle operazioni a loro assegnate.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
