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[1]Testo unico, art. 276.
[2]Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche provincie del Regno, in esecuzione dell'art. 242 della legge 20 marzo 1865, all. A, saranno condotte a compimento in conformita' di questa disposizione.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
