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[2]In caso di scioglimento del consiglio comunale, l'amministrazione e' affidata ad un commissario straordinario.
[3]In caso di scioglimento del consiglio provinciale, l'amministrazione e' affidata ad una commissione straordinaria, presieduta dal consigliere delegato e composta di quattro membri scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali, e che non abbiano fatto parte del disciolto consiglio.
[4]Tanto il commissario straordinario, quanto i quattro membri della commissione, sono nominati con decreto reale.
[5]Il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla giunta.
[6]La commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla deputazione provinciale.
[7]Quando il commissario straordinario e la commissione provinciale assumono per l'urgenza i poteri del consiglio, le loro deliberazioni non potranno vincolare i bilanci del comune o della provincia oltre l'anno, saranno sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa, e ne sara' fatta relazione ai rispettivi consigli nella loro prima adunanza perche' ne prendano atto.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
