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[1]Legge 11 luglio 1894, art 2.
[2]Il 15 dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo inscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 31 dello stesso mese la loro inscrizione.
[3]Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il 21° anno di eta', lo compiono non piu' tardi del 15 maggio dell'anno successivo.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
