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[1]Testo unico, art. 263.

[2]I comuni e le provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art270 · fonte del testo

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