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[1]Testo unico, art. 244.
[2]L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai consigli, spetta indistintamente all'autorita' governativa, ai presidenti ed ai consiglieri.
[3]Saranno prima discusse le proposte dell'autorita' governativa, poi quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
