Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Testo unico, art. 229, e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 9.

[2]I consiglieri comunali e provinciali durano in funzione sei anni: si rinnovano per meta' ogni tre anni e sono sempre rieleggibili.

[3]Dopo l'elezione generale la scadenza del primo triennio e' determinata dalla sorte. Nei comuni dove il consiglio e' composto di quindici membri se ne sorteggiano otto.

[4]In appresso la scadenza e' determinata dall'anzianita'.

[5]Perdendosi la qualita' di consigliere, si cessa dal far parte della giunta e della deputazione.

[6]Sono estratti a sorte i consiglieri che, oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al consiglio, ne dovranno uscire per arrivare alla meta' da surrogarsi ai termini del primo paragrafo del presente articolo.

[7]Nei comuni divisi in frazione la rinnovazione dei consiglieri comunali e' fatta separatamente per ciascuna frazione.

Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art252 · fonte del testo

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