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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 10.

[2]Durano in carica per un triennio i componenti delle seguenti commissioni nominate dai consigli provinciali:

[3]Consiglio di leva;

[4]Commissione per la requisizione dei quadrupedi;

[5]Consiglio scolastico;

[6]Revisori della lista dei giurati;

[7]Direzione provinciale del tiro a segno nazionale;

[8]Comitato forestale;

[9]Commissione per la liquidazione dei danni dell'emigrazione;

[10]Commissione per la vendita dei beni ecclesiastici;

[11]Commissione per rivendite di privative.

[12]In conformita' della presente disposizione restano modificati gli articoli delle leggi che istituiscono le dette commissioni.

Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art249 · fonte del testo

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