Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Testo unico, articolo 212.
[2]Il presidente della deputazione provinciale:
[3]1° rappresenta la provincia in giudizio;
[5]3° firma gli atti relativi all'interesse dell'amministrazione provinciale;
[6]4° ha la sorveglianza degli uffici e degli impiegati provinciali;
[7]5° assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della deputazione provinciale da lui delegato;
[8]6° firma i mandati col concorso d'un altro membro della deputazione provinciale, del segretario o capo di servizio e del ragioniere.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
