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[1]Legge comunale 20 marzo 1865, art. 26, testo unico, 10 febbraio 1889, art. 30, regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, art. 20, e legge 11 luglio 1894, art. 3.

[2]Non sono elettori ne' eleggibili:

  • a)gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri;
  • b)le donne;
  • c)gli interdetti e gli inabilitati;
  • d)i condannati per oziosita', vagabondaggio e mendicita' finche' non abbiano ottenuto la riabilitazione;
  • e)gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale.

[3]Tale incapacita' cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;

  • f)i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

[4]i condannati ad altre pene restrittive della liberta' personale, compresa quella degli arresti per un tempo superiore ai cinque giorni, mentre le scontano, nonche' all'interdizione temporanea dei pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

[5]i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonche' per reati contro il buon costume secondo la cessata legislazione penale;

[6]i condannati per reati che secondo il vigente codice penale corrispondono a quelli contemplati nel comma precedente.

[7]Sono eccettuati i condannati che hanno ottenuta la riabilitazione;

  • g)i condannati per reati elettorali di cui all'articolo 97 e seguenti, durante il tempo dell'interdizione stabilito dalla sentenza o dalla legge;
  • h)coloro che sono ricoverati negli ospizi di carita', e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle congregazioni di carita';
  • i)i commercianti falliti finche' duri lo stato di fallimento.

Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art22 · fonte del testo

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