Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Testo unico, art. 27.

[2]Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto od a mezzadria beni stabili, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone, senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

[3]Quando il dominio diretto, l'affittamento o la mezzadria spettino per indiviso a piu' persone, sara' loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art20 · fonte del testo

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