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[1]Testo unico, articolo 169 in parte.
[2]Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, la giunta provinciale amministrativa ne fara' conoscere ai consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procedera' alla decisione.
[3]Potra' anche ordinare a spese del comune le indagini che credera' necessarie.
Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011
